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Professioni, ecco cosa cambia

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Giovedí 01 Marzo 2012

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Dalla A alla Z le linee guida sulla riforma
COMPLESSITÀ OPERATIVA
ALTA
MEDIA
BASSA
A
ACCESSO
COMPLESSITÀ OPERATIVA
MEDIA
Il numero chiuso o programmato per l'esercizio di una professione è un'eccezione motivata a ragioni di interesse pubblico. L'accesso – come regola generale – è libero e l'esercizio del l'attività professionale è basato su atonomia e indipendenza. Così prevede e garantisce il Dl 138/2011. Sono vietate discriminazioni in base alla nazionalità. Il decreto legge sulle liberalizzazioni è intervenuto sulle professioni che hanno un numero limitato: farmacisti e notai, con l'ampliamento della pianta organica e l'accelerazione dei concorsi per coprire i posti vacanti o le nuove sedi.

AGGREGAZIONI
COMPLESSITÀ OPERATIVA
ALTA
È possibile prevedere una fusione volontaria tra Albi di professioni similari, come già fatto da commercialisti e ragionieri. Così potrebbe nascere un Albo dei tecnici tra geometri, periti agrari e periti industriali, anche se l'ostacolo è la destinazione dei laureati iunior, che attualmente possono scegliere tra gli Albi dei "vecchi" diplomati e gli Albi di ingegneri, archietti e cosi via.

ALBO (SOCIETÀ)
COMPLESSITÀ OPERATIVA
MEDIA
In base all'emendamento del Governo al decreto sulle liberalizzazioni le società, anche di capitali che esercitano attività professionali, saranno iscritte a una sezione dell'Albo professionale. Gli Albi, dunque, non solo avranno sezioni in base al differente titolo di studio (professionisti senior e iunior) ma anche per le società. La previsione, comunque, non è nuova visto che l'iscrizione a una sezione ad hoc è prevista per le società tra avvocati.

Segue in pagina 14

Continua da pagina 13
ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA
COMPLESSITÀ OPERATIVA
MEDIA
La polizza di responsabilità civile rappresenta una misura a garanzia del cliente in caso di errori professionali. Il decreto-liberalizzazioni prevede che il professionista debba rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata ed il relativo massimale. Il Dl 138/2011 stabilisce che l'individuazione delle caratteristiche della polizza è affidata agli Ordini: c'è tempo fino ad agosto per adeguare gli ordinamenti. La legge prevede che le condizioni generali delle polizze assicurative possano essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli nazionali e dagli enti previdenziali.
ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI
COMPLESSITÀ OPERATIVA
BASSA
L'emendamento del Governo al decreto liberalizzazione conferma le associazioni professionali. Presenti fin dalla legge 1815/1939, le associazioni professionali hanno una forma semplice che mantiene ferma la responsabilità degli associati, senza necessità di un atto costitutivo o di un'iscrizione nel registro delle imprese. Basta una scrittura autenticata per ripartire gli utili in misura diversa da quella "per teste", senza organi amministrativi o di controllo, senza dotazioni patrimoniali minime. Entrata ed uscita degli associati avvengono con libertà di forme, così come l'elezione a cariche o responsabilità interne. Nessun bilancio da pubblicare. Il contrappeso di tale semplicità consiste nella esclusiva presenza di soci iscritti all'Albo (e a un solo Albo, al massimo con estensione ad iscritti a diverse sezioni dello stesso Albo). Inoltre, trattandosi di associazioni tra professionisti tutti iscritti, il controllo dell'Ordine professionale è diretto e completo, non diverso dal controllo sul singolo studio professionale.
C
CANCELLAZIONE
COMPLESSITÀ OPERATIVA
MEDIA
Le società di capitali che esercitano attività professionale e non rispettano la quota di due terzi a favore dei soci professionisti sono cancellate dall'Albo. La sanzione scatterà decorsi sei mesi dal superamento dei parametri di partecipazione e di diritti di voto (due terzi ai professionisti un terzo ai soci esterni finanziatori). Il decreto che disciplinerà le società tra professionsiti dovrà regolamentare le modalità di monitoraggio e di contestazione da parte degli Ordini.
CASSE PRIVATE
COMPLESSITÀ OPERATIVA
ALTA
Entro il 30 settembre gli enti previdenziali dovranno adottare, nell'esercizio della loro autonomia gestionale, misure volte ad assicurare «l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti a un arco temporale di 50 anni». La norma è prevista nel decreto salva-Italia approvato dal governo a fine 2011. L'equilibrio a 50 anni, secondo la legge, deve essere garantito con le entrate contributive. Nel corso dei lavori parlamentari il ministro del Welfare ha precisato che l'equilibrio piotrà essere raggiunto anche considerando i rendimenti del patrimonio e in generale degli investimenti. Se entro il 30 settembre non verranno adottate le misure di equilibrio, scatteranno le penalizazioni per gli iscritti (contributivo pro rata e contributo di solidarietà).
  CONTINUA ...»

Giovedí 01 Marzo 2012
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